Art. 4
Unità d'informazione sui passeggeri
In vigore dal 27 apr 2016
Unità d'informazione sui passeggeri
1. Ciascuno Stato membro stabilisce o designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, o una sua sezione, che agisca in qualità di «unità d'informazione sui passeggeri» (UIP).
2. La UIP è incaricata di:
a)
raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, conservare, trattare e trasferire tali dati o i risultati del loro trattamento alle autorità competenti di cui all';
b)
scambiare sia i dati PNR che i risultati del trattamento di tali dati con le UIP degli altri Stati membri e con Europol conformemente agli .
3. I membri del personale delle UIP possono essere funzionari distaccati delle autorità competenti. Gli Stati membri dotano le UIP delle risorse adeguate per svolgere i loro compiti.
4. Due o più Stati membri (Stati membri partecipanti) possono istituire o designare una stessa autorità che agisca in qualità di UIP. Tale UIP è stabilita in uno degli Stati membri partecipanti ed è considerata la UIP di tutti gli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri partecipanti ne concordano congiuntamente le modalità di funzionamento e rispettano le prescrizioni di cui alla presente direttiva.
5. Entro un mese dall'istituzione del suo UIP ciascuno Stato membro ne dà notifica alla Commissione e può modificare la sua notifica in qualsiasi momento. La Commissione pubblica la notifica e le eventuali modifiche della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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