Art. 2

Applicazione della presente direttiva ai voli intra-UE

In vigore dal 27 apr 2016
Applicazione della presente direttiva ai voli intra-UE 1.   Se uno Stato membro decide di applicare la presente direttiva ai voli intra-UE, lo notifica per iscritto alla Commissione. Uno Stato membro può effettuare o revocare tale notifica in qualsiasi momento. La Commissione pubblica tale notifica e ogni sua eventuale revoca nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   Qualora sia effettuata una notifica di cui al paragrafo 1, tutte le disposizioni della presente direttiva si applicano ai voli intra-UE come se fossero voli extra-UE e ai dati PNR riguardanti voli intra-UE come se fossero dati PNR riguardanti voli extra-UE. 3.   Uno Stato membro può decidere di applicare la presente direttiva solo a voli intra-UE selezionati. Nell'adottare tale decisione, lo Stato membro seleziona i voli che ritiene necessari per perseguire gli obiettivi della presente direttiva. Lo Stato membro può decidere di modificare la selezione dei voli intra-UE in qualsiasi momento.
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