Art. 3
Definizioni
In vigore dal 27 apr 2016
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
«vettore aereo», un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità o equivalente che le consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri;
2)
«volo extra-UE», un volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo in provenienza da un paese terzo e che deve atterrare nel territorio di uno Stato membro oppure in partenza dal territorio di uno Stato membro e che deve atterrare in un paese terzo, compresi, in entrambi i casi, i voli con scali nel territorio di Stati membri o di paesi terzi;
3)
«volo intra-UE», un volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo in provenienza dal territorio di uno Stato membro e che deve atterrare nel territorio di uno o più altri Stati membri, senza alcuno scalo nel territorio di un paese terzo;
4)
«passeggero», chiunque, compresi i passeggeri in trasferimento o in transito ed esclusi i membri dell'equipaggio, sia trasportato o da trasportare in un aeromobile con il consenso del vettore aereo, risultante dalla registrazione di tali passeggeri nell'elenco dei passeggeri;
5)
«codice di prenotazione» o «PNR», le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura dei vettori aerei e di prenotazione interessati per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze utilizzato per la registrazione dei passeggeri sui voli, o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità;
6)
«sistema di prenotazione», il sistema interno del vettore aereo in cui sono raccolti i dati PNR ai fini della gestione delle prenotazioni;
7)
«metodo push», il metodo in base al quale i vettori aerei trasferiscono i dati PNR elencati nell'allegato I alla banca dati dell'autorità richiedente;
8)
«reati di terrorismo», i reati ai sensi del diritto nazionale di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI;
9)
«reati gravi», i reati elencati nell'allegato II, che siano punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro;
10)
«rendere anonimo mediante mascheratura degli elementi dei dati», rendere invisibili per un utente quegli elementi dei dati che potrebbero servire a identificare direttamente l'interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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