Art. 64

Consenso e revoca del consenso

In vigore dal 25 nov 2015
Consenso e revoca del consenso 1.   Gli Stati membri assicurano che un’operazione di pagamento sia considerata autorizzata solo se il pagatore ha prestato il suo consenso ad eseguire l’operazione di pagamento. Un’operazione di pagamento può essere autorizzata dal pagatore prima o, se concordato dal pagatore e dal prestatore di servizi di pagamento, dopo l’esecuzione della stessa. 2.   Il consenso ad eseguire un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento è prestato nella forma convenuta tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento. Il consenso ad eseguire un’operazione di pagamento può anche essere prestato tramite il beneficiario o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. In mancanza di consenso, un’operazione di pagamento è considerata non autorizzata. 3.   Conformemente all’ il consenso può essere revocato dal pagatore in qualsiasi momento ma non oltre il termine di irrevocabilità. Anche il consenso ad eseguire una serie di operazioni di pagamento può essere revocato e qualsiasi operazione di pagamento successiva alla revoca è considerata non autorizzata. 4.   La procedura per dare il consenso è concordata tra il pagatore e il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento interessati.
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Consenso e revoca del consenso (Art. 64 Direttiva (UE) 2015/2366) — Testo vigente | Portale Normativo