Art. 65
Conferma della disponibilità di fondi
In vigore dal 25 nov 2015
Conferma della disponibilità di fondi
1. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta di un prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto confermi immediatamente se sul conto del pagatore vi è disponibilità dell’importo richiesto per l’esecuzione di un’operazione di pagamento basata su carta, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
al momento della richiesta il conto di pagamento del pagatore è accessibile online;
b)
il pagatore ha prestato il consenso esplicito al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto affinché risponda alle richieste di conferma da parte di uno specifico prestatore di servizi di pagamento in merito alla disponibilità sul conto di pagamento del pagatore dell’importo corrispondente a una determinata operazione di pagamento basata su carta;
c)
il consenso di cui alla lettera b) è stato prestato anteriormente alla prima richiesta di conferma.
2. Il prestatore di servizi di pagamento può richiedere la conferma di cui al paragrafo 1 qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
il pagatore ha dato il consenso esplicito al prestatore di servizi di pagamento affinché richieda la conferma di cui al paragrafo 1;
b)
il pagatore ha disposto l’operazione di pagamento basata su carta per l’importo in questione utilizzando uno strumento di pagamento basato su carta emesso dal prestatore di servizi di pagamento;
c)
prima di ciascuna richiesta di conferma, il prestatore di servizi di pagamento si autentica presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e comunica con quest’ultimo in maniera sicura conformemente all’, paragrafo 1, lettera d).
3. La conferma di cui al paragrafo 1 consta solamente di una semplice risposta affermativa o negativa e non di un estratto del saldo del conto, a norma della direttiva 95/46/CE. Tale risposta non è memorizzata o utilizzata per scopi diversi all’esecuzione dell’operazione di pagamento basata su carta.
4. La conferma di cui al paragrafo 1 non consente al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto di bloccare fondi sul conto di pagamento del pagatore.
5. Il pagatore può chiedere al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto di comunicargli l’avvenuta identificazione del prestatore di servizi di pagamento e la risposta fornita.
6. Il presente articolo non si applica a operazioni di pagamento disposte tramite strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica quale definita all’, punto 2), della direttiva 2009/110/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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