Art. 80
Irrevocabilità di un ordine di pagamento
In vigore dal 25 nov 2015
Irrevocabilità di un ordine di pagamento
1. Gli Stati membri provvedono affinché l’utente di servizi di pagamento non possa revocare un ordine di pagamento una volta che questo è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, salvo diversa disposizione del presente articolo.
2. Se l’operazione di pagamento è disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o dal beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non revoca l’ordine di pagamento dopo aver prestato al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento il proprio consenso a disporre l’operazione di pagamento o dopo aver prestato al beneficiario il proprio consenso a eseguire l’operazione di pagamento.
3. Tuttavia, nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso il pagatore può revocare l’ordine di pagamento al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito dei fondi.
4. Nel caso di cui all’, paragrafo 2, l’utente di servizi di pagamento può revocare un ordine di pagamento al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.
5. Decorsi i termini di cui ai paragrafi da 1 a 4, l’ordine di pagamento può essere revocato solo se è stato concordato tra l’utente di servizi di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento interessati. Nel caso di cui ai paragrafi 2 e 3 è richiesto anche l’accordo del beneficiario. Se convenuto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento interessato può addebitare le spese in caso di revoca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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