Art. 81

Importi trasferiti e importi ricevuti

In vigore dal 25 nov 2015
Importi trasferiti e importi ricevuti 1.   Gli Stati membri prescrivono che il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento del pagatore, il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario ed eventuali intermediari dei prestatori di servizi di pagamento trasferiscano la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento e si astengano dal trattenere spese sull’importo trasferito. 2.   Tuttavia, il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento possono concordare che il prestatore di servizi di pagamento interessato trattenga le proprie spese sull’importo trasferito prima di accreditarlo al beneficiario. In tal caso, la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento e le spese sono separate nelle informazioni fornite al beneficiario. 3.   Qualora dall’importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisce che il beneficiario riceva la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento disposta dal pagatore. Nei casi in cui l’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario garantisce che la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento sia ricevuta dal beneficiario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2015:2366:oj#art-81

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Importi trasferiti e importi ricevuti (Art. 81 Direttiva (UE) 2015/2366) — Testo vigente | Portale Normativo