Art. 79

Rifiuto degli ordini di pagamento

In vigore dal 25 nov 2015
Rifiuto degli ordini di pagamento 1.   Qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire un ordine di pagamento o di disporre un’operazione di pagamento, il rifiuto e, se possibile, le relative ragioni e la procedura per correggere eventuali errori materiali che abbiano condotto al rifiuto sono notificati all’utente di servizi di pagamento, salvo se vietato da altre pertinenti disposizioni di diritto dell’Unione o nazionale. Il prestatore di servizi di pagamento, secondo modalità convenute, fornisce o mette a disposizione la notifica quanto prima e, in ogni caso, entro i termini stabiliti in conformità dell’. Il contratto quadro può comprendere la previsione che il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare spese ragionevoli per detto rifiuto qualora il rifiuto fosse obiettivamente giustificato. 2.   Nei casi in cui tutte le condizioni stabilite nel contratto quadro del pagatore sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore non può rifiutare di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che l’ordine di pagamento sia disposto dal pagatore, incluso tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o da un beneficiario o per il suo tramite, salvo se vietato da altre pertinenti disposizioni di diritto dell’Unione o nazionale. 3.   Ai fini degli un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione è considerato non ricevuto.
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Rifiuto degli ordini di pagamento (Art. 79 Direttiva (UE) 2015/2366) — Testo vigente | Portale Normativo