Art. 17
Contabilità e revisione legale
In vigore dal 25 nov 2015
Contabilità e revisione legale
1. Le direttive 86/635/CEE e 2013/34/UE e il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (34) si applicano, mutatis mutandis, agli istituti di pagamento.
2. A meno che non siano esonerati ai sensi della direttiva 2013/34/UE e, ove applicabile, della direttiva 86/635/CEE, i conti annuali e i conti consolidati degli istituti di pagamento sono controllati da revisori legali o da imprese di revisione contabile ai sensi della direttiva 2006/43/CE.
3. Per fini di vigilanza, gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento forniscano informazioni contabili separate per i servizi di pagamento e per le attività di cui all’, paragrafo 1, che sono oggetto di relazione da parte di un revisore. Tale relazione è elaborata, ove opportuno, dai revisori legali o da un’impresa di revisione contabile.
4. Gli obblighi stabiliti all’ della direttiva 2013/36/UE si applicano, mutatis mutandis, ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile degli istituti di pagamento per quanto riguarda le attività di servizi di pagamento.
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