Art. 16

Mantenimento dell’autorizzazione

In vigore dal 25 nov 2015
Mantenimento dell’autorizzazione Qualora intervengano cambiamenti che incidono sull’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite conformemente all’, l’istituto di pagamento ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro d’origine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2015:2366:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Mantenimento dell’autorizzazione (Art. 16 Direttiva (UE) 2015/2366) — Testo vigente | Portale Normativo