Art. 18

Attività

In vigore dal 25 nov 2015
Attività 1.   Oltre alla prestazione di servizi di pagamento, gli istituti di pagamento sono autorizzati ad esercitare le seguenti attività: a) prestazione di servizi operativi e servizi accessori strettamente connessi, come garanzia dell’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia, e registrazione e trattamento di dati; b) gestione dei sistemi di pagamento, fatto salvo l’; c) attività commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento, tenuto conto delle disposizioni dell’Unione e nazionali applicabili. 2.   Gli istituti di pagamento, nella prestazione di uno o più servizi di pagamento, possono detenere soltanto conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento. 3.   I fondi che gli istituti di pagamento ricevono da parte degli utenti di servizi di pagamento in vista della prestazione di servizi di pagamento non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell’ della direttiva 2013/36/UE, né moneta elettronica ai sensi dell’, punto 2), della direttiva 2009/110/CE. 4.   Gli istituti di pagamento possono concedere crediti relativi ai servizi di pagamento di cui al punto 4 o 5 dell’allegato I soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il credito è accessorio e concesso esclusivamente in relazione all’esecuzione di un’operazione di pagamento; b) fatte salve le norme nazionali sulla concessione di crediti mediante carte di credito, il credito concesso in relazione a un pagamento ed eseguito conformemente all’, paragrafo 9, e all’ è rimborsato entro un breve periodo che in nessun caso è superiore a 12 mesi; c) tale credito non è concesso utilizzando fondi ricevuti o detenuti ai fini dell’esecuzione di un’operazione di pagamento; d) i fondi propri dell’istituto di pagamento sono, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità di vigilanza, sempre adeguati rispetto all’importo globale del credito concesso. 5.   Gli istituti di pagamento non effettuano l’attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell’ della direttiva 2013/36/UE. 6.   La presente direttiva fa salva la direttiva 2008/48/CE, altre pertinenti normative dell’Unione o misure nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva e conformi al diritto dell’Unione.
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Attività (Art. 18 Direttiva (UE) 2015/2366) — Testo vigente | Portale Normativo