Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 16 apr 2014
Oggetto e ambito di applicazione 1.   La presente direttiva fissa norme e procedure relative all’istituzione e al funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi (SGD). 2.   La presente direttiva si applica: a) agli SGD istituiti per legge; b) agli SGD istituiti per contratto che sono ufficialmente riconosciuti quali SGD ai sensi dell’, paragrafo2; c) ai sistemi di tutela istituzionale che sono ufficialmente riconosciuti quali SGD ai sensi dell’, paragrafo 2; d) agli enti creditizi affiliati ai sistemi di cui alle lettere a), b) o c) del presente paragrafo. 3.   Fatto salvo l’, paragrafi 5 e 7, i seguenti sistemi non sono soggetti alla presente direttiva: a) i sistemi istituiti per contratto che non sono ufficialmente riconosciuti quali SGD, compresi i sistemi che offrono una tutela aggiuntiva al livello di copertura di cui all’, paragrafo 1; b) i sistemi di tutela istituzionale che non sono ufficialmente riconosciuti quali SGD. Gli Stati membri assicurano che i sistemi di cui al primo comma, lettere a) e b), dispongano di adeguati mezzi finanziari o dei meccanismi di finanziamento necessari per adempiere ai loro obblighi.
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Oggetto e ambito di applicazione (Art. 1 Direttiva (UE) 2014/49) — Testo vigente | Portale Normativo