Art. 3

Autorità amministrative competenti

In vigore dal 16 apr 2014
Autorità amministrative competenti 1.   Gli Stati membri individuano l’autorità amministrativa competente nel loro territorio ai fini dell’, paragrafo 1, punto 8. lettera a). 2.   Le autorità competenti, le autorità designate, le autorità di risoluzione e le autorità amministrative competenti cooperano tra loro ed esercitano i propri poteri conformemente alla presente direttiva. L’autorità amministrativa competente trae la conclusione di cui all’, paragrafo 1, punto 8, lettera a), non appena possibile e in ogni caso non oltre cinque giorni lavorativi dall’aver stabilito per la prima volta che un ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili.
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Autorità amministrative competenti (Art. 3 Direttiva (UE) 2014/49) — Testo vigente | Portale Normativo