Art. 5

Ammissibilità dei depositi

In vigore dal 16 apr 2014
Ammissibilità dei depositi 1.   Sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte degli SGD: a) ferme restando le disposizioni dell’, paragrafo 3, della presente direttiva, i depositi effettuati da altri enti creditizi a nome proprio e per proprio conto; b) i fondi propri quali definiti all’, paragrafo 1, punto 118, del regolamento (UE) n. 575/2013; c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali ci sia stata una condanna per un reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE; d) i depositi degli enti finanziari ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013; e) i depositi delle imprese di investimento ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE; f) i depositi i cui titolari non sono mai stati identificati a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE, quando sono diventati indisponibili; g) i depositi delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione di cui all’, punti da 1 a 6, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15); h) i depositi degli organismi d’investimento collettivo; i) i depositi dei fondi pensioni; j) i depositi delle autorità pubbliche; k) i titoli di debito emessi da un ente creditizio e le passività derivanti da accettazioni e pagherò cambiari dell’ente medesimo. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri hanno facoltà di disporre che i seguenti depositi siano inclusi fino al livello di copertura di cui all’, paragrafo 1: a) i depositi detenuti da regimi pensionistici personali e professionali delle piccole e medie imprese; b) i depositi detenuti dalle autorità locali con un bilancio annuo fino a 500 000 EUR. 3.   Gli Stati membri possono disporre che i depositi che possono essere liberati conformemente al diritto nazionale solo per pagare un prestito su un bene immobile privato se contratto dall’ente creditizio o da un altro ente che detiene il deposito sono esclusi dal rimborso da parte di un SDG. 4.   Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi contrassegnino i depositi ammissibili in modo da consentirne l’immediata identificazione.
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Ammissibilità dei depositi (Art. 5 Direttiva (UE) 2014/49) — Testo vigente | Portale Normativo