Art. 7
Determinazione dell’importo rimborsabile
In vigore dal 16 apr 2014
Determinazione dell’importo rimborsabile
1. Il limite di cui all’, paragrafo 1, si applica al cumulo dei depositi presso lo stesso ente creditizio, qualunque sia il numero dei depositi, la valuta e l’ubicazione nell’Unione.
2. La quota spettante a ciascun depositante su un conto congiunto è computata nel calcolo del limite previsto dall’, paragrafo 1.
Salvo specifiche disposizioni, tale conto è ripartito in proporzioni eguali tra i depositanti.
Gli Stati membri possono prevedere che i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone, o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica, possano essere cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite previsto dall’, paragrafo 1.
3. Quando il depositante non ha pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la persona che ne ha pieno diritto beneficia della garanzia, purché essa sia stata identificata prima della data in cui un’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’, paragrafo 1, punto 8, lettera a), o un’autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all’, paragrafo 1, punto 8, lettera b). Qualora una pluralità di persone ne abbiano pieno diritto, la quota spettante a ciascuna di esse in virtù delle disposizioni in materia di gestione delle somme è presa in considerazione nel calcolo del limite previsto dall’, paragrafo 1.
4. La data di riferimento per il calcolo dell’importo rimborsabile è la data in cui un’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’, paragrafo 1,punto 8, lettera a), o quando un’autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all’, paragrafo 1, punto 8, lettera b). Le passività del depositante nei confronti dell’ente creditizio non sono prese in considerazione nel calcolo dell’importo rimborsabile.
5. Gli Stati membri possono decidere che le passività del depositante nei confronti dell’ente creditizio sono prese in considerazione nel calcolo dell’importo rimborsabile, se sono esigibili alla data in cui un’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’, paragrafo 1, punto 8, lettera a), o quando un’autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all’, paragrafo 1, punto 8, lettera b), nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano il contratto tra l’ente creditizio e il depositante.
Prima della conclusione del contratto l’ente creditizio informa i depositanti se le loro passività nei confronti dell’ente creditizio sono prese in considerazione nel calcolo dell’importo rimborsabile.
6. Gli Stati membri assicurano che gli SGD possano chiedere in qualunque momento agli enti creditizi di informarli circa l’importo totale dei depositi ammissibili di ciascun depositante.
7. Gli interessi maturati sui depositi ma non accreditati alla data in cui un’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’, paragrafo 1, punto 8, lettera a), o un’autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all’, paragrafo 1, punto 8, lettera b), sono rimborsati dall’SGD. Il limite di cui all’, paragrafo 1, non è superato.
8. Gli Stati membri possono decidere che talune categorie di depositi che soddisfano esigenze di carattere sociale definite dal diritto nazionale, per i quali un terzo ha fornito una garanzia nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, non vengano prese in considerazione nel cumulo dei depositi detenuti dallo stesso depositante presso lo stesso ente creditizio come indicato al paragrafo 1 del presente articolo. In tali casi la garanzia del terzo è limitata al livello di copertura di cui all’, paragrafo 1.
9. Quando gli enti creditizi sono autorizzati ai sensi del diritto nazionale a operare sotto diversi marchi di impresa di cui all’ della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), gli Stati membri assicurano che i depositanti vengano informati chiaramente che l’ente creditizio opera sotto diversi marchi e che il livello di copertura di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, della presente direttiva si applica al cumulo dei depositi detenuti dal depositante presso l’ente creditizio. Le informazioni da fornire ai depositanti, di cui all’ della presente direttiva e al suo allegato I, contengono le suddette informazioni.
Storico versioni
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