Art. 16
Informazioni da fornire ai depositanti
In vigore dal 16 apr 2014
Informazioni da fornire ai depositanti
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi mettano a disposizione dei depositanti effettivi e potenziali le informazioni necessarie per individuare l’SGD al quale appartengono l’ente e le sue succursali all’interno dell’Unione. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi informino i depositanti effettivi e potenziali delle esclusioni applicabili dalla protezione degli SGD.
2. Prima della conclusione di un contratto di apertura del deposito, i depositanti ricevono le informazioni di cui al paragrafo 1 e ne accusano ricevuta. A tal fine si utilizza il modulo standard di cui all’allegato I.
3. Nel loro estratto conto i depositanti ricevono conferma che i loro depositi sono depositi ammissibili, compreso un riferimento al foglio informativo di cui all’allegato I. È altresì indicato il sito Internet dell’SGD pertinente. Il foglio informativo di cui all’allegato I è fornito al depositante almeno una volta l’anno.
Il sito Internet dell’SGD contiene le necessarie informazioni per i depositanti, in particolare quelle relative alle disposizioni concernenti la procedura e le condizioni delle garanzie di deposito quali previste dalla presente direttiva.
4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese disponibili, secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, nella lingua concordata dal depositante e dall’ente creditizio al momento dell’apertura del conto o nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale.
5. Gli Stati membri limitano l’utilizzo, a scopo di pubblicità, delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, alla semplice menzione dell’SGD che garantisce il prodotto al quale si riferisce la pubblicità e alle informazioni supplementari eventualmente prescritte dalla legislazione nazionale.
Tali informazioni possono contemplare una discrezione fattuale del funzionamento dell’SGD, ma non possono contenere un riferimento alla copertura illimitata dei depositi.
6. Nel caso di una fusione, di una conversione di filiazioni in succursali od operazioni analoghe, i depositanti ne sono informati almeno un mese prima che l’operazione acquisti efficacia giuridica, a meno che l’autorità competente autorizzi un termine più breve per motivi di segreto commerciale o stabilità finanziaria.
Ai depositanti è concesso un termine di tre mesi dalla notifica della fusione o della conversione od operazioni analoghe per ritirare o trasferire i depositi in un altro ente creditizio, senza incorrere in alcuna penalità e serbando il diritto a tutti gli interessi e ai benefici maturati, nella misura in cui i depositi superano il livello di copertura di cui all’, al momento dell’operazione.
7. Gli Stati membri provvedono affinché se un ente creditizio si ritira o è escluso da un SGD, l’ente informi i suoi depositanti entro un mese da tale ritiro o esclusione.
8. Se un depositante utilizza i servizi bancari via Internet, le informazioni che debbono essere comunicate a norma della presente direttiva possono essere trasmesse tramite mezzi elettronici. Su richiesta del depositante, le informazioni sono comunicate in formato cartaceo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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