Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 16 apr 2014
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva fissa norme e procedure relative all’istituzione e al funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi (SGD).
2. La presente direttiva si applica:
a)
agli SGD istituiti per legge;
b)
agli SGD istituiti per contratto che sono ufficialmente riconosciuti quali SGD ai sensi dell’, paragrafo2;
c)
ai sistemi di tutela istituzionale che sono ufficialmente riconosciuti quali SGD ai sensi dell’, paragrafo 2;
d)
agli enti creditizi affiliati ai sistemi di cui alle lettere a), b) o c) del presente paragrafo.
3. Fatto salvo l’, paragrafi 5 e 7, i seguenti sistemi non sono soggetti alla presente direttiva:
a)
i sistemi istituiti per contratto che non sono ufficialmente riconosciuti quali SGD, compresi i sistemi che offrono una tutela aggiuntiva al livello di copertura di cui all’, paragrafo 1;
b)
i sistemi di tutela istituzionale che non sono ufficialmente riconosciuti quali SGD.
Gli Stati membri assicurano che i sistemi di cui al primo comma, lettere a) e b), dispongano di adeguati mezzi finanziari o dei meccanismi di finanziamento necessari per adempiere ai loro obblighi.
Storico versioni
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