Art. 13

Ispettori

In vigore dal 3 apr 2014
Ispettori 1.   Gli Stati membri assicurano che i controlli tecnici siano effettuati da ispettori che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione di cui all’allegato IV. Gli Stati membri possono introdurre requisiti supplementari specifici in materia di competenza e formazione. 2.   Le autorità competenti o, se del caso, i centri di formazione riconosciuti rilasciano un certificato agli ispettori che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione. Tale certificato comprende almeno le informazioni menzionate all’allegato IV, punto 3. 3.   Gli ispettori impiegati o autorizzati da autorità competenti degli Stati membri o da un centro di controllo al 20 maggio 2018 sono esentati dai requisiti di cui all’allegato IV, punto 1. 4.   Al momento di effettuare un controllo tecnico, l’ispettore deve essere esente da conflitti di interesse, in modo da assicurare, con piena soddisfazione dello Stato membro o dell’autorità competente interessati, che è mantenuto un elevato livello di imparzialità e obiettività. 5.   La persona che presenta il veicolo al controllo è informata delle carenze riscontrate nel veicolo e da correggere. 6.   I risultati del controllo tecnico possono essere modificati, se del caso, solo dall’organismo di supervisione o secondo la procedura stabilita dall’autorità competente, se le risultanze del controllo tecnico sono manifestamente errate.
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Ispettori (Art. 13 Direttiva (UE) 2014/45) — Testo vigente | Portale Normativo