Art. 12

Centri di controllo

In vigore dal 3 apr 2014
Centri di controllo 1.   I centri di controllo, nei quali gli ispettori effettuano i controlli tecnici, sono autorizzati da uno Stato membro o dalla sua autorità competente. 2.   Per soddisfare i requisiti minimi in termini di gestione della qualità, i centri di controllo rispettano i requisiti stabiliti dallo Stato membro che rilascia l’autorizzazione. I centri di controllo assicurano l’obiettività e l’elevata qualità dei controlli tecnici.
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Centri di controllo (Art. 12 Direttiva (UE) 2014/45) — Testo vigente | Portale Normativo