Art. 11
Impianti e apparecchiature di controllo
In vigore dal 3 apr 2014
Impianti e apparecchiature di controllo
1. Gli Stati membri assicurano che gli impianti e le apparecchiature utilizzati per effettuare i controlli tecnici siano conformi ai requisiti tecnici minimi di cui all’allegato III.
2. Gli Stati membri assicurano che i centri di controllo o, se del caso, l’autorità competente mantengano gli impianti e le apparecchiature di controllo conformi alle specifiche fornite dai costruttori.
3. Le apparecchiature utilizzate per le misurazioni vengono periodicamente tarate secondo le disposizioni di cui all’allegato III e collaudate in conformità alle specifiche fornite dallo Stato membro oppure dal costruttore delle apparecchiature.
Storico versioni
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