Art. 9

Monitoraggio delle carenze

In vigore dal 3 apr 2014
Monitoraggio delle carenze 1.   Unicamente in caso di accertamento di carenze lievi, il controllo si considera superato, le carenze sono corrette e non vi è l’obbligo di ripresentare il veicolo al controllo. 2.   In caso di accertamento di carenze gravi, il controllo si considera non superato. Lo Stato membro o l’autorità competente decide in merito al periodo di tempo durante il quale il veicolo in questione può essere utilizzato prima di essere sottoposto a un altro controllo tecnico. Quest’ultimo avviene nel corso del periodo stabilito dallo Stato membro o dall’autorità competente, ma entro due mesi dal controllo iniziale. 3.   In caso di accertamento di carenze pericolose, il controllo si considera non superato. Lo Stato membro o l’autorità competente può decidere che il veicolo in questione non può essere utilizzato su strade pubbliche e che l’autorizzazione al suo utilizzo su strada è sospesa per un periodo di tempo limitato, senza comportare una nuova procedura di immatricolazione, finché non siano state corrette le carenze e non sia stato rilasciato un nuovo certificato di revisione attestante la conformità del veicolo.
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Monitoraggio delle carenze (Art. 9 Direttiva (UE) 2014/45) — Testo vigente | Portale Normativo