Art. 14
Supervisione dei centri di controllo
In vigore dal 3 apr 2014
Supervisione dei centri di controllo
1. Gli Stati membri provvedono alla supervisione dei centri di controllo.
2. Un organismo di supervisione svolge almeno i compiti previsti all’allegato V, punto 1, e soddisfa i requisiti stabiliti ai punti 2 e 3 di tale allegato.
Gli Stati membri rendono pubbliche le norme e procedure concernenti l’organizzazione, i compiti e i requisiti, anche in materia di indipendenza, applicabili al personale degli organismi di supervisione.
3. I centri di controllo gestiti direttamente da un’autorità competente sono esentati dai requisiti in materia di autorizzazione e supervisione qualora l’organismo di supervisione faccia parte dell’autorità competente.
4. I requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo possono essere considerati soddisfatti dagli Stati membri che impongono l’obbligo dell’accreditamento dei centri di controllo a norma del regolamento (CE) n. 765/2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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