Art. 14

Supervisione dei centri di controllo

In vigore dal 3 apr 2014
Supervisione dei centri di controllo 1.   Gli Stati membri provvedono alla supervisione dei centri di controllo. 2.   Un organismo di supervisione svolge almeno i compiti previsti all’allegato V, punto 1, e soddisfa i requisiti stabiliti ai punti 2 e 3 di tale allegato. Gli Stati membri rendono pubbliche le norme e procedure concernenti l’organizzazione, i compiti e i requisiti, anche in materia di indipendenza, applicabili al personale degli organismi di supervisione. 3.   I centri di controllo gestiti direttamente da un’autorità competente sono esentati dai requisiti in materia di autorizzazione e supervisione qualora l’organismo di supervisione faccia parte dell’autorità competente. 4.   I requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo possono essere considerati soddisfatti dagli Stati membri che impongono l’obbligo dell’accreditamento dei centri di controllo a norma del regolamento (CE) n. 765/2008.
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Supervisione dei centri di controllo (Art. 14 Direttiva (UE) 2014/45) — Testo vigente | Portale Normativo