Art. 15
Cooperazione amministrativa fra Stati membri
In vigore dal 3 apr 2014
Cooperazione amministrativa fra Stati membri
1. Gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale responsabile dello scambio di informazioni con gli altri Stati membri e la Commissione per quanto riguarda l’applicazione della presente direttiva.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i nomi e le coordinate relativi al loro punto di contatto nazionale entro il 20 maggio 2015 e ne comunicano immediatamente eventuali cambiamenti. La Commissione redige l’elenco di tutti i punti di contatto nazionali e lo trasmette agli Stati membri.
Storico versioni
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