Art. 12
Centri di controllo
In vigore dal 3 apr 2014
Centri di controllo
1. I centri di controllo, nei quali gli ispettori effettuano i controlli tecnici, sono autorizzati da uno Stato membro o dalla sua autorità competente.
2. Per soddisfare i requisiti minimi in termini di gestione della qualità, i centri di controllo rispettano i requisiti stabiliti dallo Stato membro che rilascia l’autorizzazione. I centri di controllo assicurano l’obiettività e l’elevata qualità dei controlli tecnici.
Storico versioni
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