Art. 16

Ritiro dei riferimenti dei documenti normativi

In vigore dal 26 feb 2014
Ritiro dei riferimenti dei documenti normativi 1.   Qualora uno Stato membro o la Commissione reputino che un documento normativo i cui riferimenti sono stati pubblicati o sono destinati ad essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di cui all’allegato I e ai pertinenti allegati specifici dello strumento, la Commissione decide: a) di pubblicare, non pubblicare o pubblicare con limitazioni i riferimenti ai documenti normativi in questione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; b) di mantenere, mantenere con limitazioni o ritirare i riferimenti ai documenti normativi in questione dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; 2.   La decisione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo è adottata secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 3.   La decisione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è adottata secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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Ritiro dei riferimenti dei documenti normativi (Art. 16 Direttiva (UE) 2014/32) — Testo vigente | Portale Normativo