Art. 16
Ritiro dei riferimenti dei documenti normativi
In vigore dal 26 feb 2014
Ritiro dei riferimenti dei documenti normativi
1. Qualora uno Stato membro o la Commissione reputino che un documento normativo i cui riferimenti sono stati pubblicati o sono destinati ad essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di cui all’allegato I e ai pertinenti allegati specifici dello strumento, la Commissione decide:
a)
di pubblicare, non pubblicare o pubblicare con limitazioni i riferimenti ai documenti normativi in questione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
b)
di mantenere, mantenere con limitazioni o ritirare i riferimenti ai documenti normativi in questione dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
2. La decisione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo è adottata secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
3. La decisione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è adottata secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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