Art. 18

Documentazione tecnica

In vigore dal 26 feb 2014
Documentazione tecnica 1.   La documentazione tecnica deve descrivere in modo intelligibile la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento di misura e deve consentire di valutare la conformità dello stesso ai requisiti applicabili della direttiva. 2.   La documentazione tecnica deve essere sufficientemente dettagliata per assicurare la conformità ai seguenti requisiti: a) la definizione delle caratteristiche metrologiche; b) la riproducibilità dei risultati delle misure degli strumenti di misura prodotti quando essi sono correttamente tarati avvalendosi degli opportuni mezzi previsti; c) l’integrità dello strumento di misura. 3.   Ai fini della valutazione e dell’identificazione del tipo e/o dello strumento di misura, la documentazione tecnica deve includere le seguenti informazioni: a) una descrizione generale dello strumento di misura; b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti ecc.; c) le procedure di fabbricazione per garantire una produzione omogenea; d) se del caso, una descrizione dei dispositivi elettronici con schemi, diagrammi, diagrammi di flusso dell’informazione del software logico e generale che ne illustrino le caratteristiche e il funzionamento; e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere le informazioni di cui ai punti b), c) e d), compreso il funzionamento dello strumento di misura; f) un elenco delle norme armonizzate e/o dei documenti normativi previsti all’, applicati in tutto o in parte, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; g) le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme armonizzate e/o i documenti normativi previsti all’, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate; h) i risultati dei calcoli di progetto, di esami; ecc.; i) i risultati delle prove appropriate se necessario per dimostrare che il tipo e/o lo strumento di misura sono conformi a quanto segue: — i requisiti della presente direttiva in base alle condizioni di funzionamento nominali dichiarate e ai disturbi ambientali specifici, — le specifiche di durabilità dei contatori del gas, dell’acqua, di energia termica nonché dei contatori di liquidi diversi dall’acqua; j) i certificati di esame UE del tipo o i certificati di esame UE del progetto per quanto concerne gli strumenti che contengono parti identiche a quelle del progetto. 4.   Il fabbricante specifica la posizione dei sigilli e delle marcature. 5.   Il fabbricante indica, se del caso, i requisiti di compatibilità con interfacce e sottounità.
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Documentazione tecnica (Art. 18 Direttiva (UE) 2014/32) — Testo vigente | Portale Normativo