Art. 18
Documentazione tecnica
In vigore dal 26 feb 2014
Documentazione tecnica
1. La documentazione tecnica deve descrivere in modo intelligibile la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento di misura e deve consentire di valutare la conformità dello stesso ai requisiti applicabili della direttiva.
2. La documentazione tecnica deve essere sufficientemente dettagliata per assicurare la conformità ai seguenti requisiti:
a)
la definizione delle caratteristiche metrologiche;
b)
la riproducibilità dei risultati delle misure degli strumenti di misura prodotti quando essi sono correttamente tarati avvalendosi degli opportuni mezzi previsti;
c)
l’integrità dello strumento di misura.
3. Ai fini della valutazione e dell’identificazione del tipo e/o dello strumento di misura, la documentazione tecnica deve includere le seguenti informazioni:
a)
una descrizione generale dello strumento di misura;
b)
i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti ecc.;
c)
le procedure di fabbricazione per garantire una produzione omogenea;
d)
se del caso, una descrizione dei dispositivi elettronici con schemi, diagrammi, diagrammi di flusso dell’informazione del software logico e generale che ne illustrino le caratteristiche e il funzionamento;
e)
le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere le informazioni di cui ai punti b), c) e d), compreso il funzionamento dello strumento di misura;
f)
un elenco delle norme armonizzate e/o dei documenti normativi previsti all’, applicati in tutto o in parte, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
g)
le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme armonizzate e/o i documenti normativi previsti all’, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate;
h)
i risultati dei calcoli di progetto, di esami; ecc.;
i)
i risultati delle prove appropriate se necessario per dimostrare che il tipo e/o lo strumento di misura sono conformi a quanto segue:
—
i requisiti della presente direttiva in base alle condizioni di funzionamento nominali dichiarate e ai disturbi ambientali specifici,
—
le specifiche di durabilità dei contatori del gas, dell’acqua, di energia termica nonché dei contatori di liquidi diversi dall’acqua;
j)
i certificati di esame UE del tipo o i certificati di esame UE del progetto per quanto concerne gli strumenti che contengono parti identiche a quelle del progetto.
4. Il fabbricante specifica la posizione dei sigilli e delle marcature.
5. Il fabbricante indica, se del caso, i requisiti di compatibilità con interfacce e sottounità.
Storico versioni
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