Art. 17
Procedure di valutazione della conformità
In vigore dal 26 feb 2014
Procedure di valutazione della conformità
La valutazione della conformità di uno strumento di misura ai requisiti essenziali ad esso applicabili è effettuata applicando, a scelta del fabbricante, una delle procedure di valutazione della conformità elencate nell’allegato specifico dello strumento.
Le procedure di valutazione della conformità sono stabilite nell’allegato II.
I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione di conformità sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato che esegue tale valutazione di conformità, o in una lingua accettata da tale organismo.
Storico versioni
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