Art. 15

Pubblicazione dei riferimenti dei documenti normativi

In vigore dal 26 feb 2014
Pubblicazione dei riferimenti dei documenti normativi Su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione, se del caso, provvede a: a) identificare documenti normativi e, in un elenco, indicare le parti degli stessi che soddisfano i requisiti da essi considerati ed enunciati nell’allegato I e negli allegati specifici per lo strumento; b) pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti dei documenti normativi e l’elenco di cui alla lettera a).
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Pubblicazione dei riferimenti dei documenti normativi (Art. 15 Direttiva (UE) 2014/32) — Testo vigente | Portale Normativo