Art. 13

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 26 feb 2014
Identificazione degli operatori economici Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro strumenti di misura; b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito strumenti di misura. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti strumenti di misura e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito strumenti di misura.
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Identificazione degli operatori economici (Art. 13 Direttiva (UE) 2014/32) — Testo vigente | Portale Normativo