Art. 15
Pubblicazione dei riferimenti dei documenti normativi
In vigore dal 26 feb 2014
Pubblicazione dei riferimenti dei documenti normativi
Su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione, se del caso, provvede a:
a)
identificare documenti normativi e, in un elenco, indicare le parti degli stessi che soddisfano i requisiti da essi considerati ed enunciati nell’allegato I e negli allegati specifici per lo strumento;
b)
pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti dei documenti normativi e l’elenco di cui alla lettera a).
Storico versioni
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