Art. 15 · Pubblicazione dei riferimenti dei documenti normativi

Art. 15

Pubblicazione dei riferimenti dei documenti normativi

In vigore dal 26 feb 2014
Pubblicazione dei riferimenti dei documenti normativi Su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione, se del caso, provvede a: a) identificare documenti normativi e, in un elenco, indicare le parti degli stessi che soddisfano i requisiti da essi considerati ed enunciati nell’allegato I e negli allegati specifici per lo strumento; b) pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti dei documenti normativi e l’elenco di cui alla lettera a).
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