Art. 16 · Ritiro dei riferimenti dei documenti normativi

Art. 16

Ritiro dei riferimenti dei documenti normativi

In vigore dal 26 feb 2014
Ritiro dei riferimenti dei documenti normativi 1.   Qualora uno Stato membro o la Commissione reputino che un documento normativo i cui riferimenti sono stati pubblicati o sono destinati ad essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di cui all’allegato I e ai pertinenti allegati specifici dello strumento, la Commissione decide: a) di pubblicare, non pubblicare o pubblicare con limitazioni i riferimenti ai documenti normativi in questione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; b) di mantenere, mantenere con limitazioni o ritirare i riferimenti ai documenti normativi in questione dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; 2.   La decisione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo è adottata secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 3.   La decisione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è adottata secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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