Art. 38

Zone sorvegliate

In vigore dal 5 dic 2013
Zone sorvegliate 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i requisiti relativi ad una zona sorvegliata siano i seguenti: a) tenendo conto della natura e dell’entità dei rischi radiologici nella zona controllata, è organizzata una sorveglianza radiologica del luogo di lavoro in conformità delle disposizioni dell’; b) se del caso, sono affissi segnali che indicano il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio; c) se del caso, sono predisposte istruzioni di lavoro adeguate al rischio radiologico inerente alle sorgenti ed alle operazioni previste. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché l’esercente sia responsabile dell’esecuzione di tali compiti tenendo conto del parere fornito dall’esperto in radioprotezione.
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Zone sorvegliate (Art. 38 Direttiva (UE) 2013/59) — Testo vigente | Portale Normativo