Art. 39

Sorveglianza radiologica del luogo di lavoro

In vigore dal 5 dic 2013
Sorveglianza radiologica del luogo di lavoro 1.   Gli Stati membri provvedono affinché la sorveglianza radiologica del luogo di lavoro di cui all', paragrafo 1, lettera b) e all', paragrafo 1, lettera a) comprenda, se del caso, gli elementi seguenti: a) la misurazione delle intensità esterne di dose, con l'indicazione della natura e della qualità delle radiazioni interessate; b) la misurazione della concentrazione dell'attività aerea e della densità superficiale dei radionuclidi contaminanti, con l'indicazione della loro natura e del loro stato fisico e chimico; 2.   I risultati delle misurazioni sono annotati e, se necessario, utilizzati per la stima delle dosi individuali, in conformità delle disposizioni dell’articolo41.
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Sorveglianza radiologica del luogo di lavoro (Art. 39 Direttiva (UE) 2013/59) — Testo vigente | Portale Normativo