Art. 37

Zone controllate

In vigore dal 5 dic 2013
Zone controllate 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i requisiti minimi relativi ad una zona controllata siano i seguenti: a) la zona controllata è delimitata e l'accesso è limitato alle persone cui siano state impartite opportune istruzioni e controllato secondo procedure scritte stabilite dall'esercente. Sono adottati specifici provvedimenti qualora sussista un rischio significativo di diffusione della contaminazione radioattiva, ivi compreso per quanto riguarda l'accesso e l'uscita delle persone e dei beni e il monitoraggio della contaminazione nella zona controllata e, se del caso, nelle immediate vicinanze; b) tenendo conto della natura e dell'entità dei rischi radiologici nella zona controllata, è organizzata una sorveglianza radiologica del luogo di lavoro in conformità dell’; c) sono affissi segnali che indicano il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio; d) sono predisposte istruzioni di lavoro adeguate al rischio radiologico inerente alle sorgenti ed alle operazioni previste; e) il lavoratore riceve una formazione specifica in relazione alle caratteristiche particolari del luogo di lavoro e delle attività; f) il lavoratore è dotato degli appropriati dispositivi di protezione individuale. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché l’esercente sia responsabile dell’esecuzione di tali compiti tenendo conto del parere fornito dall’esperto in radioprotezione.
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Zone controllate (Art. 37 Direttiva (UE) 2013/59) — Testo vigente | Portale Normativo