Art. 36

Classificazione dei luoghi di lavoro

In vigore dal 5 dic 2013
Classificazione dei luoghi di lavoro 1.   Gli Stati membri assicurano che i provvedimenti adottati sul luogo di lavoro comprendano la classificazione in diverse zone, se del caso, in base alla valutazione delle dosi annue previste e delle probabilità e dell’ordine di grandezza delle potenziali esposizioni. 2.   È operata una distinzione fra zone controllate e zone sorvegliate. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente elabori criteri orientativi per la classificazione delle zone controllate e delle zone sorvegliate, tenuto conto delle circostanze specifiche. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché l'esercente segua da vicino le condizioni di lavoro nelle zone controllate e nelle zone sorvegliate.
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Classificazione dei luoghi di lavoro (Art. 36 Direttiva (UE) 2013/59) — Testo vigente | Portale Normativo