Art. 40

Classificazione dei lavoratori esposti

In vigore dal 5 dic 2013
Classificazione dei lavoratori esposti 1.   Gli Stati membri assicurano che, ai fini del controllo e della sorveglianza, sia fatta distinzione fra due categorie di lavoratori esposti: a) categoria A: i lavoratori esposti che possono ricevere una dose efficace superiore a 6 mSv all’anno o una dose equivalente superiore a 15 mSv all’anno per il cristallino o superiore a 150 mSv all’anno per la pelle e le estremità; b) categoria B: i lavoratori esposti che non sono classificati quali lavoratori della categoria A. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché l'esercente o, nel caso dei lavoratori esterni, il datore di lavoro decida in merito alla classificazione dei singoli lavoratori prima dell'assunzione di mansioni che possono dar luogo a esposizione e riesamini periodicamente tale classificazione sulla base delle condizioni di lavoro e della sorveglianza medica. La distinzione tiene anche conto delle esposizioni potenziali.
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Classificazione dei lavoratori esposti (Art. 40 Direttiva (UE) 2013/59) — Testo vigente | Portale Normativo