Art. 46
Non conformità formale
In vigore dal 20 nov 2013
Non conformità formale
1. Fatto salvo l’, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato o all’importatore privato di porre fine allo stato di non conformità in questione:
a)
la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’, dell’ o dell’;
b)
la marcatura CE di cui all’ non è stata apposta;
c)
la dichiarazione di conformità UE o la dichiarazione di cui all’allegato III non è stata redatta;
d)
la dichiarazione di conformità UE o la dichiarazione di cui all’allegato III non sono state redatte correttamente;
e)
la documentazione tecnica non è disponibile o non è completa;
f)
le informazioni di cui all’, paragrafo 6, o all’, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;
g)
qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all’ o all’ non è rispettata.
2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta tutte le opportune misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato oppure, nel caso di un prodotto importato da un importatore privato per uso proprio, che il suo uso sia vietato o limitato.
Storico versioni
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