Art. 46 · Non conformità formale

Art. 46

Non conformità formale

In vigore dal 20 nov 2013
Non conformità formale 1.   Fatto salvo l’, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato o all’importatore privato di porre fine allo stato di non conformità in questione: a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’, dell’ o dell’; b) la marcatura CE di cui all’ non è stata apposta; c) la dichiarazione di conformità UE o la dichiarazione di cui all’allegato III non è stata redatta; d) la dichiarazione di conformità UE o la dichiarazione di cui all’allegato III non sono state redatte correttamente; e) la documentazione tecnica non è disponibile o non è completa; f) le informazioni di cui all’, paragrafo 6, o all’, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete; g) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all’ o all’ non è rispettata. 2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta tutte le opportune misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato oppure, nel caso di un prodotto importato da un importatore privato per uso proprio, che il suo uso sia vietato o limitato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:53:oj#art-46