Art. 18

Norme e condizioni per l’apposizione della marcatura CE

In vigore dal 20 nov 2013
Norme e condizioni per l’apposizione della marcatura CE 1.   La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sui prodotti di cui all’, paragrafo 1. Nel caso di componenti, laddove ciò non sia possibile o giustificato a causa delle dimensioni o della natura del prodotto, la marcatura CE è apposta sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento. Nel caso di unità da diporto, la marcatura CE è apposta sulla targhetta del costruttore dell’unità da diporto, separata dal numero d’identificazione dell’unità da diporto. Nel caso di un motore di propulsione, la marcatura CE è apposta sul motore. 2.   La marcatura CE è apposta prima che il prodotto sia immesso sul mercato o messo in servizio. La marcatura CE e il numero di identificazione di cui al paragrafo 3 possono essere seguiti da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio indicante un rischio o un impiego particolare. 3.   La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione o nella valutazione post-costruzione. Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, oppure dalla persona di cui all’, paragrafi 2, 3 o 4.
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Norme e condizioni per l’apposizione della marcatura CE (Art. 18 Direttiva (UE) 2013/53) — Testo vigente | Portale Normativo