Art. 20
Progettazione e costruzione
In vigore dal 20 nov 2013
Progettazione e costruzione
1. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di imbarcazioni da diporto si applicano le seguenti procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE:
a)
per le categorie di progettazione A e B di cui all’allegato I, parte A, punto 1:
i)
per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo pari o superiore a 2,5 metri e inferiore a 12 metri, uno dei seguenti moduli:
—
modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto),
—
modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F,
—
modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità),
—
modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);
ii)
per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli:
—
modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F,
—
modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità),
—
modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);
b)
per la categoria di progettazione C di cui all’allegato I, parte A, punto 1:
i)
per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo pari o superiore a 2,5 metri e inferiore a 12 metri, uno dei seguenti moduli:
—
se le norme armonizzate relative all’allegato I, parte A, punti 3.2 e 3.3, sono rispettate: modulo A (controllo interno della produzione), modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto), modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità) o modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale),
—
se le norme armonizzate relative all’allegato I, parte A, punti 3.2 e 3.3, non sono rispettate: modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto), modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità) o modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);
ii)
per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli:
—
modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F,
—
modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità),
—
modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);
c)
per la categoria di progettazione D di cui all’allegato I, parte A, punto 1:
per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 metri e 24 metri, uno dei seguenti moduli:
—
modulo A (controllo interno della produzione),
—
modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto),
—
modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F,
—
modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità),
—
modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).
2. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di moto d’acqua si applica una delle seguenti procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE:
a)
modulo A (controllo interno della produzione);
b)
modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
c)
modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
d)
modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
e)
modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).
3. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di componenti si applica una delle seguenti procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE:
a)
modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
b)
modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
c)
modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).
Storico versioni
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