Art. 20 · Progettazione e costruzione

Art. 20

Progettazione e costruzione

In vigore dal 20 nov 2013
Progettazione e costruzione 1.   Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di imbarcazioni da diporto si applicano le seguenti procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE: a) per le categorie di progettazione A e B di cui all’allegato I, parte A, punto 1: i) per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo pari o superiore a 2,5 metri e inferiore a 12 metri, uno dei seguenti moduli: — modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto), — modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, — modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità), — modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale); ii) per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli: — modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, — modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità), — modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale); b) per la categoria di progettazione C di cui all’allegato I, parte A, punto 1: i) per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo pari o superiore a 2,5 metri e inferiore a 12 metri, uno dei seguenti moduli: — se le norme armonizzate relative all’allegato I, parte A, punti 3.2 e 3.3, sono rispettate: modulo A (controllo interno della produzione), modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto), modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità) o modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale), — se le norme armonizzate relative all’allegato I, parte A, punti 3.2 e 3.3, non sono rispettate: modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto), modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità) o modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale); ii) per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli: — modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, — modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità), — modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale); c) per la categoria di progettazione D di cui all’allegato I, parte A, punto 1: per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 metri e 24 metri, uno dei seguenti moduli: — modulo A (controllo interno della produzione), — modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto), — modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, — modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità), — modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale). 2.   Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di moto d’acqua si applica una delle seguenti procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE: a) modulo A (controllo interno della produzione); b) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto); c) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F; d) modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità); e) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale). 3.   Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di componenti si applica una delle seguenti procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE: a) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F; b) modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità); c) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).
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