Art. 21
Emissioni di gas di scarico
In vigore dal 20 nov 2013
Emissioni di gas di scarico
Riguardo all’emissione di gas di scarico, per i prodotti di cui all’, paragrafo 1, lettere d) ed e), il fabbricante del motore applica le seguenti procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE:
a)
se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:
i)
modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
ii)
modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
iii)
modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);
b)
se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:
i)
modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C 1;
ii)
modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità).
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