Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 20 nov 2013
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti:
a)
imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate;
b)
moto d’acqua e moto d’acqua parzialmente completate;
c)
componenti elencati all’allegato II se immessi sul mercato dell’Unione separatamente, in prosieguo denominati «componenti»;
d)
motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati su o in unità da diporto;
e)
motori di propulsione installati su o in unità da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore;
f)
unità da diporto oggetto di una trasformazione rilevante.
2. La presente direttiva non si applica ai seguenti prodotti:
a)
per quanto riguarda i requisiti di progettazione e di costruzione di cui all’allegato I, parte A:
i)
unità da diporto destinate unicamente alle regate, comprese le imbarcazioni a remi e le imbarcazioni per l’addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal fabbricante;
ii)
canoe e kayak progettati unicamente per la propulsione umana, gondole e pedalò;
iii)
tavole da surf progettate unicamente per la propulsione eolica e per essere manovrate da una o più persone in piedi;
iv)
tavole da surf;
v)
riproduzioni storiche originali e singole di unità da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tal senso dal fabbricante;
vi)
unità da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell’Unione;
vii)
unità da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell’Unione durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell’unità da diporto;
viii)
unità da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo il paragrafo 3, indipendentemente dal numero di passeggeri;
ix)
sommergibili;
x)
veicoli a cuscino d’aria;
xi)
aliscafi;
xii)
unità da diporto a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas;
xiii)
mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull’acqua sia sulla terraferma;
b)
per quanto riguarda i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all’allegato I, parte B:
i)
motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati sui seguenti prodotti:
—
unità da diporto destinate unicamente alle regate e identificate in tal senso dal fabbricante,
—
unità da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell’Unione,
—
unità da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo il paragrafo 3, indipendentemente dal numero di passeggeri,
—
sommergibili,
—
veicoli a cuscino d’aria,
—
aliscafi,
—
mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull’acqua sia sulla terraferma;
ii)
riproduzioni originali e singole di motori di propulsione storici, basati su un progetto anteriore al 1950, non prodotti in serie e montati sulle unità da diporto di cui alla lettera a), punti v) o vii);
iii)
motori di propulsione costruiti per uso personale, a condizione che non siano successivamente immessi sul mercato dell’Unione durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell’unità da diporto;
c)
per quanto riguarda i requisiti per le emissioni acustiche di cui all’allegato I, parte C:
i)
tutte le unità da diporto di cui alla lettera b);
ii)
unità da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell’Unione durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell’unità da diporto.
3. Il fatto che la stessa unità da diporto possa essere utilizzata anche per noleggio o per l’addestramento per attività sportive e ricreative non la esclude dall’ambito d’applicazione della presente direttiva quando è immessa sul mercato dell’Unione a fini di diporto.
Storico versioni
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