Art. 4
Requisiti essenziali
In vigore dal 20 nov 2013
Requisiti essenziali
1. I prodotti di cui all’, paragrafo 1, possono essere messi a disposizione o messi in servizio solo se non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, le cose o l’ambiente quando siano sottoposti a manutenzione in modo corretto e utilizzati conformemente alla loro destinazione, e solo a condizione che soddisfino i requisiti essenziali di cui all’allegato I.
2. Gli Stati membri garantiscono che i prodotti di cui all’, paragrafo 1, non siano messi a disposizione sul mercato o messi in servizio salvo che essi soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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