Art. 5
Disposizioni nazionali in materia di navigazione
In vigore dal 20 nov 2013
Disposizioni nazionali in materia di navigazione
La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni sulla navigazione in determinate acque per proteggere l’ambiente e la configurazione delle vie navigabili e per garantire la sicurezza sulle vie navigabili, purché tali disposizioni non comportino l’obbligo di modificare unità da diporto conformi alla presente direttiva e siano giustificate e proporzionate.
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