Art. 3
Definizioni
In vigore dal 20 nov 2013
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
«unità da diporto», un’imbarcazione da diporto o una moto d’acqua;
2)
«imbarcazione da diporto», un’unità da diporto di qualsiasi tipo, escluse le moto d’acqua, destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 e 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione;
3)
«moto d’acqua», un’unità da diporto destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza dello scafo inferiore a 4 metri che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi, o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
4)
«unità da diporto costruita per uso personale», un’unità da diporto costruita prevalentemente dal suo utente futuro per il proprio uso personale;
5)
«motore di propulsione», qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione comandata o spontanea, utilizzato direttamente o indirettamente a fini di propulsione;
6)
«modifica rilevante del motore», la modifica di un motore di propulsione che potrebbe avere per effetto il superamento dei valori limite di emissione stabiliti all’allegato I, parte B, o che determina un aumento superiore al 15 % della potenza nominale del motore;
7)
«trasformazione rilevante dell’imbarcazione», una trasformazione di un’unità da diporto che ne modifica il mezzo di propulsione, che comporta una modifica rilevante del motore o che altera l’unità da diporto in misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti essenziali applicabili in materia di sicurezza e ambiente previsti dalla presente direttiva;
8)
«mezzo di propulsione», il metodo con cui è assicurata la propulsione dell’unità da diporto;
9)
«famiglia di motori», il raggruppamento, effettuato dal fabbricante, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico o acustiche simili;
10)
«lunghezza dello scafo», la lunghezza dello scafo misurata conformemente alla norma armonizzata;
11)
«messa a disposizione sul mercato», la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel quadro di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
12)
«immissione sul mercato», la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione;
13)
«messa in servizio», il primo impiego nell’Unione di un prodotto oggetto della presente direttiva da parte del suo utilizzatore finale;
14)
«fabbricante», qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza sotto il proprio nome o marchio;
15)
«rappresentante autorizzato», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
16)
«importatore», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto originario di un paese terzo;
17)
«importatore privato», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che importa nell’Unione, nel quadro di un’attività non commerciale, un prodotto originario di un paese terzo al fine della sua messa in servizio per uso proprio;
18)
«distributore», qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto;
19)
«operatori economici», il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore;
20)
«norma armonizzata», una norma armonizzata quale definita all’, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
21)
«accreditamento», l’accreditamento quale definito all’, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
22)
«organismo nazionale di accreditamento», un organismo nazionale di accreditamento quale definito all’, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
23)
«valutazione della conformità», la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni della presente direttiva relative ad un prodotto siano state rispettate;
24)
«organismo di valutazione della conformità», un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
25)
«richiamo», qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell’utilizzatore finale;
26)
«ritiro», qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;
27)
«vigilanza del mercato», le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle pubbliche autorità per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela dell’interesse pubblico;
28)
«marcatura CE», una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione;
29)
«normativa di armonizzazione dell’Unione», la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2013:53:oj#art-3