Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 20 nov 2013
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti: a) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate; b) moto d’acqua e moto d’acqua parzialmente completate; c) componenti elencati all’allegato II se immessi sul mercato dell’Unione separatamente, in prosieguo denominati «componenti»; d) motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati su o in unità da diporto; e) motori di propulsione installati su o in unità da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore; f) unità da diporto oggetto di una trasformazione rilevante. 2.   La presente direttiva non si applica ai seguenti prodotti: a) per quanto riguarda i requisiti di progettazione e di costruzione di cui all’allegato I, parte A: i) unità da diporto destinate unicamente alle regate, comprese le imbarcazioni a remi e le imbarcazioni per l’addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal fabbricante; ii) canoe e kayak progettati unicamente per la propulsione umana, gondole e pedalò; iii) tavole da surf progettate unicamente per la propulsione eolica e per essere manovrate da una o più persone in piedi; iv) tavole da surf; v) riproduzioni storiche originali e singole di unità da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tal senso dal fabbricante; vi) unità da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell’Unione; vii) unità da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell’Unione durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell’unità da diporto; viii) unità da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo il paragrafo 3, indipendentemente dal numero di passeggeri; ix) sommergibili; x) veicoli a cuscino d’aria; xi) aliscafi; xii) unità da diporto a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas; xiii) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull’acqua sia sulla terraferma; b) per quanto riguarda i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all’allegato I, parte B: i) motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati sui seguenti prodotti: — unità da diporto destinate unicamente alle regate e identificate in tal senso dal fabbricante, — unità da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell’Unione, — unità da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo il paragrafo 3, indipendentemente dal numero di passeggeri, — sommergibili, — veicoli a cuscino d’aria, — aliscafi, — mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull’acqua sia sulla terraferma; ii) riproduzioni originali e singole di motori di propulsione storici, basati su un progetto anteriore al 1950, non prodotti in serie e montati sulle unità da diporto di cui alla lettera a), punti v) o vii); iii) motori di propulsione costruiti per uso personale, a condizione che non siano successivamente immessi sul mercato dell’Unione durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell’unità da diporto; c) per quanto riguarda i requisiti per le emissioni acustiche di cui all’allegato I, parte C: i) tutte le unità da diporto di cui alla lettera b); ii) unità da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell’Unione durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell’unità da diporto. 3.   Il fatto che la stessa unità da diporto possa essere utilizzata anche per noleggio o per l’addestramento per attività sportive e ricreative non la esclude dall’ambito d’applicazione della presente direttiva quando è immessa sul mercato dell’Unione a fini di diporto.
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