Art. 21 · Emissioni di gas di scarico

Art. 21

Emissioni di gas di scarico

In vigore dal 20 nov 2013
Emissioni di gas di scarico Riguardo all’emissione di gas di scarico, per i prodotti di cui all’, paragrafo 1, lettere d) ed e), il fabbricante del motore applica le seguenti procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE: a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli: i) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F; ii) modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità); iii) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale); b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli: i) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C 1; ii) modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità).
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