Art. 47
Delega di potere
In vigore dal 20 nov 2013
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare quanto segue:
a)
al fine di tener conto dei progressi delle conoscenze tecniche e dei nuovi dati scientifici:
i)
l’allegato I, punti 2.3, 2.4 e 2.5 nonché la parte B, sezione 3, e la parte C, sezione 3;
ii)
gli allegati VII e IX; e
b)
l’allegato V al fine di tener conto dei progressi delle conoscenze tecniche, dell’opportunità di assicurare la conformità equivalente e dei nuovi dati scientifici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2013:53:oj#art-47