Art. 49

Atti di esecuzione

In vigore dal 20 nov 2013
Atti di esecuzione 1.   Al fine di tener conto dei progressi delle conoscenze tecniche e assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può adottare atti di esecuzione in merito a quanto segue: a) procedure particolareggiate per l’attuazione dell’, tenendo conto delle specifiche esigenze della valutazione della conformità dei prodotti oggetto della presente direttiva; b) l’applicazione dettagliata delle categorie di progettazione delle unità da diporto di cui all’allegato I, parte A, punto 1, anche con riguardo all’uso della terminologia relativa alle condizioni atmosferiche e le scale di misurazione ivi utilizzate; c) procedure particolareggiate per l’identificazione dell’unità da diporto di cui all’allegato I, parte A, punto 2.1, compresi il chiarimento della terminologia e l’assegnazione e la gestione dei codici dei fabbricanti assegnati ai fabbricanti stabiliti fuori dell’Unione; d) le informazioni sulla targhetta del costruttore di cui all’allegato I, parte A, punto 2.2; e) l’applicazione delle normative sui fanali di navigazione di cui all’allegato I, parte A, punto 5.7; f) disposizioni relative alla prevenzione degli scarichi di cui all’allegato I, parte A, punto 5.8, in particolare per quanto riguarda il funzionamento dei serbatoi; g) l’installazione e il collaudo degli apparecchi a gas e degli impianti del gas fissi sulle unità da diporto; h) il formato e il contenuto dei manuali del proprietario; i) il formato e il contenuto del questionario informativo che deve essere compilato dagli Stati membri previsto all’. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 2.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, qualora un prodotto comporti un rischio grave per la sicurezza e la salute delle persone, per le cose o per l’ambiente, con riguardo al paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e g), la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:53:oj#art-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Atti di esecuzione (Art. 49 Direttiva (UE) 2013/53) — Testo vigente | Portale Normativo